ASSOCIAZIONE
“GRUPPO STORICO 2194 ALLIED FORCES” STATUTOSTATUTO
Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata.
a) Il Gruppo Storico 2194 (di seguito il “GS2194” o l’“Associazione”) ha sede in Rosta (TO) via Margrot 35.
b) L’Associazione dà atto che (i) la denominazione “Gruppo storico 2194 Allied Forces” è frutto dell’inventiva di Lorenzo Giustetto, il quale ne ha concesso a titolo gratuito l’uso all’Associazione e (ii) il logo di riconoscimento è frutto dell’inventiva di Giuseppe Castellano, rappresenta gentile concessione a titolo gratuito da parte dello stesso, che ne detiene tutti i diritti.
Art. 2 – Scopi e finalità.
L’Associazione, si prefigge:
a) di non avere scopo di lucro, di essere apartitica, apolitica, di avere scopi culturali. È, infatti, costituita da persone liberamente associate.
b) Il GS2194 è un’Associazione senza scopo di lucro, il cui intento è quello di favorire, attraverso l’interazione degli associati, lo svolgimento della ricerca storica. È altresì fine dell’Associazione favorire i contatti dei propri associati con quelli di altre associazioni similari comunque denominate, al fine di favorire lo scambio di informazioni ed esperienze è, più in generale, stabilire e/o rinsaldare vincoli di amicizia e collaborazione.
c) Le attività del GS2194 sono rivolte a tutti, in particolare a chi è interessato alla storia e alla cultura nel territorio in cui viviamo; gli associati s’impegnano a titolo gratuito ad avvicinare a queste realtà adulti e ragazzi di ambo i sessi. Le attività che l’Associazione si propone sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: · rappresentazioni e rievocazioni storiche, commemorazione di eventi storici, · ricerca e restauro di reperti storici, · esposizione museale di reperti storici · raccolta di memorie · rassegne fotografiche con le correlate attività.
d) Le attività di cui alla lettera precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci.
e) L’attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo, salvo che l’organizzazione dello specifico evento preveda la retribuzione diretta al singolo associato. Agli associati possono solo essere rimborsate dall’Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui infra, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate, sempre che le stesse siano per beneficio del gruppo e non per azioni singole o isolate.
Art. 3 – Natura.
L’Associazione è apartitica, apolitica e non persegue fini di lucro.
Art. 4 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.
a) Il Patrimonio è costituito da:
1. Beni mobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
2. Eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. Eventuali contributi di soggetti pubblici e privati;
3. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’Associazione.
b) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1. Quote associative e contributi degli aderenti;
2. Contributi privati;
3. Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. Donazioni e lasciti testamentari;
5. Rimborsi derivanti da convenzioni;
6. Ogni altra entrata derivante da attività poste in essere dall’Associazione.
c) L’esercizio dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo mette a disposizione per la visualizzazione agli associati, previa richiesta per iscritto. Ogni associato ha diritto di richiedere copia dl libro cassa.
Art. 5 – Membri dell’Associazione.
a) Non esiste un limite prefissato al numero di associati.
b) Possono fare parte dell’Associazione oltre agli associati fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto, il Regolamento e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo.
c) Diventano associati coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’ Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all’atto dell’ammissione, la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti.
a) L’ammissione dell’associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo l’interessato dovrà provvedere al versamento della quota di iscrizione, con sovraprezzo, una tantum, pari al 20% della quota di rinnovo si procederà al tesseramento entro 30 giorni dalla decisione del Consiglio Direttivo. La tessera ha durata di mesi 12 solari, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nel caso in cui la prima iscrizione avvenga dopo il 1 novembre del singolo anno, l’iscrizione varrà per il successivo anno solare.
b) La tessera dovrà essere rinnovata entro e non oltre il 31 gennaio, data entro la quale il pagamento della quota associativa deve essere effettuato. In caso di ritardo pagamento della quota, verrà considerata nuova iscrizione.
c) Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di rifiutare l’iscrizione del potenziale aderente, se questo risultasse non idoneo.
d) La qualità di associato si perde:
1. Per recesso esercitato dallo stesso;
2. Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione e/o con lo Statuto e/o con il Regolamento.
3. Per il mancato pagamento della quota annuale entro i termini di scadenza del pagamento di cui sopra.
L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso prima di procedere all’esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto le accuse che gli vengono mosse, consentendogli facoltà di difesa.
e) Il potenziale associato o l’associato potrà non essere ammesso ovvero essere escluso in caso di svolgimento di attività in concorrenza con le attività dell’Associazione.
f) L’associato receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e non può avvalersi in alcun modo degli avanzi di cassa né dei beni materiali dell’Associazione, che rimarranno di proprietà del GS2194.
Art. 7 – Doveri e diritti degli associati.
a) Gli associati sono obbligati:
1. Ad osservare il presente Statuto, il Regolamento e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
2. A mantenere sempre un comportamento in linea con gli scopi dell’Associazione nel rispetto di tutte le persone con cui si venga a contatto nello svolgimento delle attività;
3. A versare la quota associativa secondo le modalità di cui sopra. b) Gli associati hanno diritto:
1. A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
2. A partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3. Ad accedere alle cariche associative.
Art. 8 – Organi dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione;
a) Tutti gli associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
Art. 9 – L’Assemblea.
a) L’Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con apposita delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 5 deleghe per la medesima Assemblea.
b) L’Assemblea:
1. elegge il Consiglio Direttivo;
2. Approva lo Statuto, il Regolamento e le relative variazioni.
c) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno.
d) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all’Atto Costitutivo e allo Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
e) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
f) Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione via e-mail da inoltrarsi almeno una settimana prima della data di riunione.
g) L’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando il numero degli associati intervenuti o rappresentati è pari ad un terzo degli associati iscritti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate da due terzi degli associati presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando il numero degli associati intervenuti o rappresentati è pari ad un terzo degli associati iscritti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza degli associati presenti.
h) L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono valide quando siano approvate da due terzi degli Associati. In seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando il numero degli associati intervenuti o rappresentati è pari alla metà più uno degli associati iscritti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza degli associati presenti.
i) Le riunioni dell’Assemblea – sia essa ordinaria ovvero straordinaria – potranno essere validamente tenersi in via telematica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, via telefono, via videochat, via chat room), purché al Presidente e agli altri intervenuti sia permesso comprendere la identità dei presenti e la provenienza del singolo voto.
j) Ogni associato ha il diritto di esprimersi sulle decisioni prese durante le assemblee ordinarie e straordinarie e le decisioni dell’Assemblea saranno immediatamente esecutive e vincolanti anche per i dissenzienti.
k) I verbali di ogni riunione dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati, mediante richiesta scritta in tal senso
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo.
a) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a “cinque”.
b) I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica “cinque” anni e sono rieleggibili per un secondo o più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.
c) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
d) Al Consiglio Direttivo compete:
1. Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
2. Provvedere alla stesura del bilancio nonché alla tenuta della cassa;
3. Nominare il Presidente del Consiglio Direttivo il Vice-Presidente, e il segretario e il tesoriere;
4. Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5. Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci, ivi inclusa la fissazione della quota annuale di associazione;
6. Provvedere alla nomina di delegati per lo svolgimento di attività ausiliarie all’attività del Consiglio Direttivo, restando inteso che tali delegati sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza avere poteri di voto.
e) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da un qualsiasi membro del Consiglio Direttivo.
f) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice- Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà di componenti ne faccia richiesta.
g) Le riunioni del Consiglio Direttivo – siano esse ordinarie ovvero straordinarie – potranno essere validamente tenersi in via telematica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, via telefono, via videochat, via chat room), purché al Presidente e agli altri intervenuti sia permesso comprendere la identità dei presenti e la provenienza del singolo voto.
h) I verbali di ogni convocazione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’incontro, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti gli associati.
Art. 11 – Il Presidente del Consiglio Direttivo.
a) Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
b) Il Presidente del Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere l’Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.
c) Con richiesta mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, ogni associato potrà accedere ai libri cassa e ai resoconti bancari o postali.
Art. 14 – Gratuità delle cariche associative.
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi preventivamente accordati dal Consiglio Direttivo..
Art. 15- Divieto di distribuzione degli utili.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Art. 16- Scioglimento Associazione.
Lo scioglimento può avvenire con la ratifica dell’Assemblea straordinaria alla presenza di almeno i tre quarti degli associati regolarmente iscritti e con voto di almeno tre quarti dei presenti.
Art. 17- Norma finale.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo devoluto su decisione del Consiglio Direttivo, ad altre associazioni operanti nello stesso settore ovvero di natura umanitaria.
Art. 18- Rinvio.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di legge.